Nota di trascrizione e Trust: la titolarità dei beni è del trustee
Cassazione Civile Sent. Sez. 3 Num. 2043 Anno 2017
Il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, né di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente.
Con la sentenza n.2043/2017 la Sezione terza della Corte di Cassazione si è pronunciata sulle modalità di esecuzione del pignoramento su beni conferiti in trust secondo i principi già affermati nella giurisprudenza consolidata della medesima Corte in ordine alla natura del trust, costantemente definito semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell’interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee e non quale ente dotato di personalità giuridica. Infatti, “con il trust alcuni beni vengono posti sotto il controllo di un fiduciario, il trustee, nell’interesse di uno o più beneficiari e per un fine determinato. Secondo quanto prevede l’art. 2 della Convenzione dell’Aja dell’i luglio 1985, resa esecutiva in Italia con la legge 16 ottobre 1989, n. 364, il vincolo di destinazione mantiene i beni in trust distinti dal patrimonio del trustee, cui è demandato di ‘amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee; benché il trust non abbia personalità giuridica, dunque, il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi, in quanto dispone in esclusiva del patrimonio vincolato alla predeterminata destinazione” (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25800). Il trustee è, dunque, l’unica persona di riferimento con i terzi in quanto soggetto che dispone del diritto e non quale legale rappresentante (Cass. 18 dicembre 2015, n. 25478; Cass. 20 febbraio 2015, n.3456) e ciò in quanto l’effetto proprio del trust non è quello di dare vita ad un nuovo soggetto di diritto, ma quello di istituire un patrimonio destinato ad un fine prestabilito (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105).
I beni conferiti nel trust, in buona sostanza, debbono essere pignorati nei confronti del trustee, quantunque sia presente l’indicazione espressa che trattasi di una massa separata o segregata, ed il pignoramento che colpisce beni formalmente attribuiti alla titolarità di un trust prospetta una fattispecie giuridicamente impossibile e insanabilmente nulla in quanto eseguito su un soggetto esecutato inesistente, insuscettibile tanto di essere titolare di diritti che, di conseguenza, subire espropriazioni dei medesimi.
La nota di trascrizione, che univocamente identifica nel solo trust il soggetto contro cui è eseguita la formalità, non lascia dubbi in ordine all’identificazione del soggetto esecutato quale appunto il trust come se fosse soggetto di diritto o “entificato“, le esigenze di rigore formale che permeano il regime di pubblicità immobiliare, infatti, non consentono di interpretare il pignoramento e la relativa nota di trascrizione come riferiti, anziché al trust in persona del trustee, a quest’ultimo di persona, ma in detta specifica qualità. Né si può obiettare che tale soggettività giuridica è pur riconosciuta, a prescindere dalla personalità in senso stretto, ad altri enti, come per esempio alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai fondi di investimento, in quanto tali fattispecie, ontologicamente diverse rispetto al trust che, mantenendo ferma la titolarità dei beni e dei rapporti con i terzi in capo al trustee e attribuendo in capo ai beneficiari diritti assimilabili a diritti relativi nei confronti di questi, dà luogo ad una massa segregata del patrimonio del trustee, ma anche e soprattutto perché le altre fattispecie “trovano un sicuro riferimento normativo, che consente di ancorare la manifestazione di volontà negoziale delle parti, nella direzione o con l’effetto di una per quanto limitata soggettivizzazione, ad una facoltà espressamente ed univocamente ad essa conferita dalla legge: ciò che istituzionalmente manca nella fattispecie del trust …”