Negoziazione assistita, se c’è la casa occorre il Notaio
La Suprema Corte ha chiarito che gli accordi conclusi dai coniugi in sede di negoziazione assistita finalizzata alla separazione, al divorzio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio o alla modifica di precedenti accordi conclusi in detti procedimenti e comportanti il trasferimento di beni immobili per essere trascritti devono essere autenticati da notaio.
Cassazione civile, Sezione II, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1202
Ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3.