Fallimento e inopponibilità degli atti a titolo gratuito. Modalità di trascrizione
Tribunale di Reggio Emilia 13 ottobre 2016:
Le trascrizioni nei registri immobiliari ai sensi dell’art. 64, comma 2, L.F. vanno effettuate presentando due note: la prima avrà “codice 617 – sentenza dichiarativa di fallimento” e sarà eseguita a favore della massa dei creditori e contro il fallito; la seconda avrà “codice 600 – atto generico”, riporterà nell’indicazione dell’oggetto “apprensione dei beni al fallimento ex art. 64 comma II L. Fall.” e sarà effettuata sempre a favore della massa dei creditori ma contro sia il fallito sia il terzo avente causa.”